Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

DOUEIT, 26 Giugno 1999Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

I (Atti per i quali la pubblicazione eÁ una condizione di applicabilitaÁ) REGOLAMENTO (CE) N. 1251/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Parlamento europeo (2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale (3 ), visto il parere del Comitato delle regioni (4 ), visto il parere della Corte dei conti (5 ), (1) considerando che la politica agraria comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 33 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

(2) considerando che per conseguire un migliore equilibrio del mercato, un nuovo sistema di aiuti eÁ stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (6 );

(3) considerando che la riforma della politica agricola comune del 1992 eÁ stata seguita da un considerevole miglioramento degli equilibri di mercato;

(4) considerando che il ritiro di seminativi dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, introdotto nel 1992 parallelamente ad una riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitivitaÁ dei prezzi ha permesso di smerciare considerevoli quantitativi supplementari di prodotti sul mercato interno, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

(5) considerando che appare opportuno continuare ad offrire un sostegno basato sul regime introdotto nel 1992, tenendo tuttavia conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regime stesso;

(6) considerando che a determinate condizioni gli Stati membri possono rendere ammissibili i foraggi insilati ai pagamenti per superficie nel quadro di detto regime;

(7) considerando che la riforma del regime di sostegno deve tener conto degli obblighi internazionali della ComunitaÁ;

(8) considerando che il mezzo migliore per conseguire l'equilibrio del mercato consiste ...

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