Il sostituto del difensore, sospeso fra dimensione privatistica dell'istituto e controllo del magistrato penale
Archivio della nuova procedura penale › Numero 3-1999, Giugno 1999
Legato come :
Archivio della nuova procedura penale › Numero 3-1999, Giugno 1999
Legato come :Riassunto
1. Introduzione. Il problema di fondo: concezione «privatistica» o «pubblicistica» dell'istituto. 2. La nomina in prevenzione. La prevalenza della concezione privatistica dell'istituto. 3. Obbligo di comunicazione e controllo del giudice? 4. Il sostituto con delega limitata. 5. Spiragli per una possibile concezione pubblicistica dell'istituto. 6. Segue: la sub-delega, di fatto ed in toto, della funzione difensiva. 7. Abbandono della difesa e rinuncia all'incarico: collegamenti. 8. Forme di designazione del difensore sostituto.
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Riassunto
Il sostituto del difensore, sospeso fra dimensione privatistica dell'istituto e controllo del magistrato penale
1. Introduzione. Il problema di fondo: concezione «privatistica» o «pubblicistica» dell'istituto. La figura del sostituto del difensore titolare pare destinata ad evocare, anche nel vigore del nuovo codice di procedura penale, problemi di non minore spessore rispetto a quelli dibattuti vigente il rito abrogato; ed anzi, se è vero che il nuovo rito penale pretende dal difensore un maggiore impegno, sia qualitativo che quantitativo, è ragionevole sostenere che la designazione del «difensore sostituto» sia destinata a presentarsi, in molti casi, come una necessità. Sicché i problemi che riguardano tale istituto sembrano dover assumere una nuova importanza. Si tratta infatti di problemi di pratico interesse, trattandosi in definitiva di appurare, nei singoli casi concreti, quale sia il difensore legittimato alla rappresentanza tecnica di un soggetto del procedimento penale. Scopo di questo scritto è in particolare quello di esaminare la legittimazione del sostituto del difensore, fornendo inoltre al lettore una panoramica giurisprudenziale e dottrinaria nella quale orientarsi. Un esempio concreto (non esaustivo) può essere individuato nel caso in cui il difensore titolare (di fiducia o di ufficio) abbia designato un sostituto (ex art. 102 c.p.p.) in un momento, eventualmente anche remoto, del procedimento, ed in seguito non sia più comparso ad atti del procedimento stesso, anche a notevole distanza di tempo dalla designazione del sostituto. La prospettiva non muterebbe se il sostituto fosse stato nominato dall'autorità giudiziaria, ex art. 97 comma 4 c.p.p. Che fare se il sostituto continui a comparire agli atti del procedimento rivendicando la sua legittimazione a difendere sulla base di un atto di designazione ormai annoso? La prospettazione del problema sopra accennato pone evidentemente l'interprete dinanzi ad una scelta preliminare «di fondo», sul come concepire il rapporto fra difensore titolare e suo sostituto. Se concepirlo, in particolare, come un rapporto di natura «privatistica», sul quale il magistrato non possa e non debba esercitare alcun sindacato; o se, invece, concepirlo come un rapporto rilevante anche su di un piano superiore, che trascenda il privato interesse, per attingere interessi pubblici e quindi indisponibili. ...
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