Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2006) 3593] (1)

DOUEIT, 18 Dicembre 2006Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2006) 3593] (1)

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2006 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema 'Esercizio e gestione del traffico' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2006) 3593] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/920/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della direttiva 2001/16/CE, il sistema ferroviario convenzionale transeuropeo è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale.

(2) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della citata direttiva il sottosistema 'Funzionamento e gestione del traffico' deve essere oggetto di una specifica tecnica di interoperabilità (STI).

(3) Nell'istituire una STI, il primo passo consiste nell'elaborazione di un progetto di STI da parte dell'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF), che è stata designata quale organismo rappresentativo comune.

(4) La AEIF ha ricevuto l'incarico di elaborare un progetto di STI per il sottosistema 'Funzionamento e gestione del traffico' ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE. I parametri fondamentali forniti dall'articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva sono stati discussi nell'ambito della STI allegata.

(5) Il progetto di STI era accompagnato da una relazione introduttiva contenente l'analisi costi-benefici di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della citata direttiva.

(6) I progetti di STI sono stati esaminati dal comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (2) e citato all'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE, alla luce della relazione introduttiva.

(7) Nella sua versione attuale, la STI non tratta esaustivamente di tutti gli aspetti dell'interoperabilità; i punti non trattati sono denominati 'punti in sospeso' nell'allegato U della STI. Dato che la verifica dell'interoperabilità deve essere effettuata con riferimento ai requisiti prescritti dalla STI, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2001/16/ CE, è necessario, durante il periodo transitorio intercorrente tra la pubblicazione della presente decisione e la piena attuazione della STI allegata, stabilire le condizioni da osservare in aggiunta a quelle esplicitamente citate nella STI allegata. A tal fine, gli Stati membri devono comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le norme tecniche nazionali in uso per realizzare l'interoperabilità e per conformarsi ai requisiti essenziali prescritti dalla direttiva 2001/16/CE, gli organismi designati per espletare la procedura di valutazione di conformità o idoneità all'uso, nonché le procedure per la verifica dell'interoperabilità dei sottosistemi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva sopra citata. La Commissione deve analizzare le informazioni trasmesse dagli Stati membri e, se opportuno, dovrà discutere con il comitato circa la necessità di adottare eventuali ulteriori misure.

18.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 359/1 (1 ) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Directiva modificata dalla directiva 2004/50/CE (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; versione rettificata nella GU 220 del 21.6.2004, pag. 40).

(2 ) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

(8) La STI in questione non deve imporre l'uso di tecnologie o di soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

(9) La STI si fonda sulle migliori conoscenze specifiche disponibili al momento della preparazione del relativo progetto. L'evoluzione della tecnologia, delle condizioni di esercizio, delle norme in materia sociale e in materia di sicurezza possono rendere necessarie modifiche o integrazioni della presente STI. Se opportuno, deve essere avviata la procedura di revisione o di aggiornamento come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/16/CE.

(10) Per incoraggiare l'innovazione e per tener conto dell'esperienza acquisita, la STI allegata deve essere periodicamente soggetta a riesame.

(11) Se vengono proposte soluzioni innovative il produttore o l'ente appaltante dichiara lo scostamento della sezione pertinente della STI. L'Agenzia ferroviaria europea finalizza le opportune specifiche funzionali e di interfaccia relative alla soluzione proposta ed elabora i metodi di valutazione.

(12) L'attuazione della STI allegata e la conformità alle sezioni e articoli ...

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