DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 318 - Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140

Riassunto


Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori

aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili

di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

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Riassunto


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 318 - Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la >legge 11 maggio 1999, n. 140, che

agli articoli 1 e 2 prevede interventi a favore del settore aeronautico e dei programmi duali dei settori aerospaziale ed elettronico; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n.

140 del 1999, il quale prevede che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano disciplinati da apposito regolamento; Considerata la necessita' di dare organica attuazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140; Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e l'articolo 1 della legge 24 novembre 1977, n. 801; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visti gli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 giugno e del 30 agosto 2002; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Settori di intervento 1. Il Ministero delle attivita' produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacita' e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.

2. Le tecnologie sensibili per le quali e' ritenuto opportuno lo sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di cui al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle dette tecnologie viene aggiornato periodicamente, in base alle esigenze, con la stessa procedura.

3. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma 2 presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive.

Avvertenza

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i...

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