Regolamento (CE) n. 967/2000 della Commissione, dell'8 maggio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia, e che chiude il procedimento concernente le importazioni di spazzole per capelli originarie di Hong Kong

DOUEIT, 09 Maggio 2000Serie L

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Regolamento (CE) n. 967/2000 della Commissione, dell'8 maggio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia, e che chiude il procedimento concernente le importazioni di spazzole per capelli originarie di Hong Kong

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.5.2000L 111/4

REGOLAMENTO (CE) N. 967/2000 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia, e che chiude il procedimento concernente le importazioni di spazzole per capelli originarie di Hong Kong LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

905/98 (2 ), in particolare gli articoli 7 e 9, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. INFORMAZIONI GENERALI (1) Il 13 agosto 1999 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso (in appresso denominato 'avviso di apertura') pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata 'la Cina'), di Hong Kong, della Repubblica di Corea (in appresso denominata 'la Corea'), di Taiwan e della Tailandia.

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata nel giugno 1999 dalla FEIBP (Fédération Européenne des Industries de la Brosserie et de la Pinceauterie) a nome di produttori comunitari che rappresentano oltre il 70 % della produzione comunitaria di spazzole per capelli. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping per tale prodotto e al conseguente pregiudizio grave, che sono stati ritenuti sufficienti, previa consultazione, per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denuncianti, i produttori-esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori.

È stata data alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall'avviso di apertura.

(4) Al fine di permettere ai produttori cinesi di presentare, eventualmente, una domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato o una richiesta di trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Sono state ricevute richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato da parte di tre produttori esportatori e richieste di trattamento individuale da parte di sette produttori esportatori.

(5) I rappresentanti di Hong Kong hanno presentato osservazioni scritte e hanno chiesto entro i termini previsti, ed ottenuto, di essere sentiti. È stato sentito anche un importatore non collegato che aveva presentato domanda entro il termine previsto.

(6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Sono giunte risposte da parte di undici produttori comunitari, undici produttori-esportatori dei paesi interessati e dieci importatori comunitari.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari Francia Lardenois SA, Hermes Société générale de brosserie, Mouy Société Medicis, Sélestat Germania Braun & Wettberg GmbH, Beerfelden J. B. Keller Sö...

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