Regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def.Testo rilevante ai fini del SEE (1)

DOUEIT, 17 Luglio 1999Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def.Testo rilevante ai fini del SEE (1)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee17. 7. 1999 L 185/1

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1547/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1999 che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def.

(Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2408/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, avendo consultato i paesi di destinazione interessati, (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 259/93, sono escluse dal campo di applicazione di detto regolamento le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e contemplati dall'allegato II, come modificato dalla decisione 98/368/CE della Commissione (3 ), fatto salvo quanto disposto, tra l'altro, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, e 3;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione ha notificato la lista dei rifiuti che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione del Consiglio dell'OCSE n. C(92) 39/def., del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero; che la Commissione ha chiesto conferma che tali rifiuti non sono soggetti a controlli nel paese di destinazione o che i paesi in oggetto precisino se tali rifiuti debbano essere oggetto delle procedure di controllo che si applicano ai rifiuti di cui agli allegati III o IV del regolamento oppure della procedura stabilita dall'articolo 15 di detto regolamento;

(3) considerando che alcuni paesi hanno fatto presente che i rifiuti in oggetto dovrebbero essere sottoposti a una di tali procedure di controllo; che la Commissione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.

259/93, ha adottato la decisione 94/575/CE, del 20 luglio 1994, che definisce le procedure di controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio per quanto riguarda talune spedizioni di rifiuti destinate a determinati paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE (4 );

(4) considerando che taluni paesi OCSE non applicano ancora la decisione OCSE n. C(92) 39/def., ma potrebbero farlo in futuro;

(5) considerando che alcuni altri paesi terzi hanno espresso il desiderio che sia applicata una delle procedure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 259/93;

(6) considerando che la Commissine ha notificato le richieste di tali paesi terzi al comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (5), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (6 );

(7) considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, quando i rifiuti in questione sono soggetti a controllo nel paese di destinazione o su richiesta di tale paese, le esportazioni dei rifiuti in questione in detto paese sono soggette a controllo;

(8) considerando che è opportuno aggiornare e raggruppare in un testo unico tutte le disposizioni in materia di esportazioni verso i paesi di cui sopra; che, a fini di chiarezza e certezza giuridica, è opportuno elencare le categorie di rifiuti non soggetti a procedure di controllo;

che la decisone 94/575/CE deve pertanto essere abrogata;

(9) considerando che, per quanto concerne le spedizioni verso gli Stati ACP, l'articolo 39 della quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (7 ), vieta l'esportazione verso tali Stati dei rifiuti pericolosi di cui agli allegati I e II della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di sco...

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