Riassunto
1. Premessa legislativa - 2. Il ‘vincolo sportivo’ - 3. Il ‘vincolo di giustizia sportiva’: Legittimità e pluralismo giuridico - 4. Conclusioni e prospettive
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Riassunto
Vincolo di giustizia sportiva e vincolo sportivo. Legittimità e pluralismo giuridico. Un’autonomia dipendente
1. Premessa legislativa Voltaire, durante il secolo illuminista, predicava che «le sole leggi che siano ovunque giuste, chiare, inviolabili e rispettate sono quelle del gioco»1. Ciò in quanto lo sport doveva rivestire all’interno della polis quel ruolo di intangibilità proprio di ogni potere non corrotto dalla politica, attraverso cui l’individuo poteva gratificare la propria sete di giustizia, scaturita dalla sana competizione con le altre parti, in condizioni di assoluto equilibrio. Per tali ragioni, lo sport percorreva due direttrici principali: a) la funzione altamente educativa – intesa sia come cultura fisica che come educazione del giovane praticante al rispetto delle norme e all’acquisizione delle regole di vita – traduceva lo sport in una formidabile palestra di virtù umane2; b) la valenza positiva, attribuita soprattutto agli sport di squadra, trasformava lo sport in un valore, quello della socializzazione. Lo sport intriso di virtù e valori si è nel tempo radicalmente trasformato, venendo fagocitato dalla volontà di vittoria a tutti i costi, dalla smania di superare ogni ostacolo o limite fisico (anche attraverso l’utilizzo di sostanze proibite): è divenuto un’arma di successo politico ed economico, di riconoscimento pubblico, quasi che l’atleta debba essere considerato non solo un personaggio pubblico, ma addirittura legibus solutus. Si sono perse di vista le regole, si è affermata la fame di successo. Così, interrogandosi su questa criptica, misteriosa e inarrestabile fuga da Olimpia, in un suo recentissimo intervento3 F.D. Busnelli ha posto all’attenzione dell’auditoriumdue quesiti di profonda finezza giuridica per l’inquadramento dell’odierno tema semi- nariale: a) «lo Stato si limita a recepire gli obiettivi dello sport oppure persegue prioritariamente l’attuazione dei valori costituzionali anche contrastando tali obiettivi»? b) «si deve considerare l’umanità della persona oppure la normalità del gareggiante o professionista dello sport»? Una premessa legislativa è necessaria per azzardare un’ipotesi di risposta ai predetti interrogativi. Innanzitutto la Carta costituzionale. Non è mai stato in discussione il potere dell’ordinamento sportivo di dettare regole vincolanti per gli affiliati nei settori di sua competenza, di affidare ad organi interni specializzati la funzione di applicare quelle regole e di risolvere le controversie in merito alla loro applicazione. Del resto, «già la compiutezza della sua normazione [...] e la compresenza in esso di organi che, con linguaggio ‘statalistico’, diremmo legislativi, esecutivi e giurisdizionali»4 indicano che l’ordinamento sportivo può essere considerato un ordinamento giuridico5. Come tale non può che essere caratterizza...
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