Spunti essenziali in tema di appello nelle controversie locatizie

Archivio delle locazioni e del condominioNumero 5-2006, Ottobre 2006

Legato come :

Riassunto


Spunti essenziali in tema di appello nelle controversie locatizie

Con la sentenza n. 8947 del 2006 la giurisprudenza di legittimità riconferma il suo orientamento secondo cui, in tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro (sul quale è conformato - ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. - anche il processo locatizio), l'art. 434, secondo comma, del codice di rito civile,nel fissare il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado, è applicabile anche nell'ipotesi in cui l'appellante irritualmente adotti la forma della citazione, a condizione che tale atto sia depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel suddetto termine 1.

Sulla scorta del riferito principio, quindi, deriva che qualora l'appello in discorso venga formulato nella forma della citazione, intanto potrà ritenersi idoneo ad instaurare la relativa controversia se la citazione stessa sarà stata depositata nel predetto termine perentorio in cancelleria con la relativa iscrizione a ruolo.

Invero quando l'impugnazione in discorso risulta avanzata con citazione è da ritenersi che essa possa valere come ricorso - per il principio di conservazione degli atti processuali (imperfetti) - solo nel momento in cui, attraverso il deposito (tempestivo) in cancelleria, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, in quanto non può riconoscersi alcun valore alla notificazione della citazione eseguita anteriormente al deposito, concernendo, infatti, un'impugnazione ancora non venuta ad esistenza. Alla stregua di questo inquadramento di fondo deriva che, qualora la citazione sia depositata in cancelleria dopo la scadenza del termine contemplato dal richiamato art. 434, comma secondo, c.p.c., l'appello deve essere dichiarato inammissibile, non vertendosi in te...

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