Riassunto
Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (1)
REGOLAMENTO (CE) N. 1722/2005 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2005 relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n.
1287/2003 del Consiglio del 15 luglio 2003 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la comunità europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ('Regolamento RNL') (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, considerando quanto segue:(1) L'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2) stabilisce che il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNL) deve intendersi corrispondente al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti (SEC). Il SEC del 1995 (SEC95), che sostituisce due precedenti sistemi dei conti rispettivamente del 1970 e del 1979, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3), e figura in allegato a tale regolamento. L'RNL, quale è utilizzato nel SEC95, ha sostituito il PNL come criterio ai fini della determinazione delle risorse proprie a iniziare dall'esercizio 2002.(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (4), i principi di stima dei servizi di abitazione sono stati fissati dalla decisione della Commissione 95/309/CE, Euratom (5). Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, l'equivalente serie di principi andrebbe ora stabilita con riguardo all'RNL.(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato RNL istituito ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 si applicano i seguenti principi di stima dei servizi di abitazione conformemente al presente regolamento.Articolo 21. Al fine di stimare la produzione dei servizi di abitazione gli Stati membri applicano il metodo di stratificazione basato sui canoni di affitto effettivi.Gli Stati membri ricorrono a griglie di analisi o tecniche statistiche per derivare criteri di stratificazione significativi.2. Gli Stati membri utilizzano i canoni di affitto effettivi corrisposti per il diritto di utilizzare un'abitazione non ammobiliata ai sensi di ogni contratto relativo ad abitazioni di proprietà privata al fine di stimare i canoni di affitto figurativi.Possono essere utilizzati anche i canoni di affitto per abitazioni ammobiliate, a condizione di ridurli proporzionalmente per es...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad
- Regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione...
- Regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC)
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE
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