Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

DOUEIT, 13 Giugno 2001Serie L

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Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee13.6.2001 L 156/9

REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 766/97 (4 ), deve subire numerose modifiche per tener conto degli sviluppi del settore del commercio degli ortofrutticoli freschi, che si sta sempre più professionalizzando, nonché delle modificazioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore e infine anche per rettificare alcune imprecisioni ivi contenute. Per ragioni di semplificazione e di chiarezza dei nuovi testi è opportuno procedere alla rifusione di tale normativa e all'abrogazione del citato regolamento (CEE) n. 2251/92.

(2) Gli Stati membri devono designare gli organismi di controllo responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione.

Date le diverse situazioni nei vari Stati membri è opportuno che ciascuno di essi affidi ad uno degli organismi di controllo le funzioni di contatto e di coordinamento tra tutti gli organismi designati.

(3) I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche del rispettivo mercato nazionale, è necessario che gli Stati membri ado...

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