Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure (attuate dall'Italia) in favore di RAI SpA [notificata con il numero C(2003) 3528] (1)

DOUEIT, 23 Aprile 2004Serie L

Legato come :

Riassunto


Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure (attuate dall'Italia) in favore di RAI SpA [notificata con il numero C(2003) 3528] (1)

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2003 sulle misure (attuate dall'Italia) in favore di RAI SpA [notificata con il numero C(2003) 3528] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/339/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1 ) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO (1) Mediante la denuncia presentata alla Commissione il 17 giugno 1996 da RTI SpA (Reti televisive italiane), un'impresa che controlla tre canali televisivi nazionali italiani appartenente al gruppo Mediaset (2 ), la Commissione è stata informata del fatto che l'Italia aveva attuato una serie di misure a favore della RAI-Radiotelevisione italiana SpA (l'emittente pubblica italiana, in prosieguo 'RAI'). La denuncia si concentrava sul canone d'abbonamento concesso alla RAI e su varie misure adottate dal governo italiano a favore della RAI nella prima metà degli anni novanta.

(2) Con lettere del 15 luglio e 4 settembre 1996, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane, le quali hanno risposto con lettere del 30 agosto e 4 novembre 1996.

(3) Il 23 maggio 1997, Mediaset ha integrato la propria denuncia, presentando ulteriori documenti.

(4) Una nuova lettera con richiesta di informazioni è stata in seguito inviata dalla Commissione alle autorità italiane il 1o luglio 1998. Le autorità italiane hanno fornito alcuni degli elementi richiesti durante una riunione svoltasi il 31 luglio 1998 e con una lettera datata 7 agosto 1998. Si sono tenute, inoltre, diverse riunioni con la denunziante.

(5) Il 19 ottobre 1998, Mediaset ha presentato un ulteriore esposto alla Commissione riguardo alle stesse misure di aiuto menzionate nella denuncia originale. Con lettera del 8 gennaio 1999, ha integrato l'esposto ulteriore con nuovi documenti e il 15 febbraio 1999 ha avuto un incontro con la Commissione.

(6) Il 3 febbraio 1999, la Commissione ha ingiunto all'Italia di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare se (1 ) GU C 351 del 4.12.1999, pag. 20.

(2 ) Nella presente decisione, si fa riferimento alla denunziante, come 'Mediaset', in quanto è Mediaset SpA che ha partecipato all'indagine della Commissione sull'aiuto di stato e ha fatto propria la denuncia, originariamente presentata da RTI SpA.

23.4.2004 L 119/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT le misure fossero da considerarsi un aiuto esistente o un nuovo aiuto (in prosieguo 'l'ingiunzione'). Tale decisione è stata comunicata all'Italia con lettera del 26 febbraio.

L'Italia ha fornito alcune delle informazioni richieste e ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 26 marzo. La Commissione ha in seguito domandato ulteriori informazioni con lettera del 28 aprile, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 16 giugno.

(7) Mediaset ha scritto alla Commissione il 17 maggio 1999 in merito alla questione se le misure fossero da considerarsi un aiuto esistente o un nuovo aiuto e ha tenuto una riunione con la Commissione il 18 maggio 1999.

(8) Con lettera del 27 settembre 1999, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione ad alcune delle misure ad hoc che Mediaset aveva indicato come aiuto di stato (in prosieguo 'la decisione di avvio del procedimento').

(9) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3 ). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto.

(10) La Commissione ha ricevuto osservazioni dall'Italia il 2 dicembre 1999.

(11) La Commissione ha ricevuto le seguenti osservazioni dalle parti interessate:

-- con lettera del 2 dicembre 1999, osservazioni della RAI (inoltrate all'Italia con lettera del 6 dicembre 1999), -- con lettera del 19 gennaio 2000, osservazioni della Federazione Radio Televisioni ('FRT'), -- con lettera del 1o febbraio 2000, osservazioni della Association des Télévisions Commerciales Européennes ('ACT'), -- con lettera del 28 gennaio 2000, osservazioni di Mediaset.

(12) Le osservazioni delle parti interessate sono state inoltrate all'Italia con lettere del 6 dicembre 1999 e del 23 febbraio 2000. All'Italia è stata quindi concessa l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, ricevute con lettera del 5 maggio 2000.

(13) Alla Commissione sono altresì pervenute tardivamente le osservazioni del coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti degli utenti e ...

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