Conclusioni nº C-403/04 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 12 Settembre 2006

Legato come :

Riassunto


Ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. e Sumitomo Metal Industries Ltd contro Commissione delle Comunità europee, con la quale la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d-applicazione dell-articolo 81 CE (caso IV/E-1/35.860-B Tubi d-acciaio senza saldatura) è stata annullata parzialmente ed è stato ridotto l-importo delle ammende inflitte alle ricorrenti-

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Riassunto


Conclusioni nº C-403/04 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 12 Settembre 2006

Indice

I - Introduzione

II - La decisione impugnata

III - Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata

IV - Il procedimento dinanzi alla Corte

V - Il ricorso della Sumitomo

A - La portata del ricorso

B - Primo motivo: violazione del diritto comunitario nell-accertamento di un-infrazione dell-art. 81, n. 1, CE, relativamente ai linepipe «project»

1. La motivazione del Tribunale

2. Gli argomenti della ricorrente

a) Le dichiarazioni del sig. Becher

b) Il punto «Gruber+Weber»

c) Le dichiarazioni della Vallourec

3. Le obiezioni della Commissione

a) Osservazione preliminare

b) Gli argomenti relativi alla dichiarazione del sig. Becher

c) Gli argomenti relativi all-inversione dell-onere della prova: il punto «Gruber+Weber»

d) Gli argomenti relativi alle dichiarazioni del sig. Verluca

4. Valutazione

a) Osservazioni preliminari

b) Le dichiarazioni del sig. Verluca

c) Le dichiarazioni del sig. Becher

d) Il punto «Gruber+Weber»

C - Secondo motivo - l-eccessiva durata del procedimento

1. Gli argomenti della ricorrente

2. Gli argomenti della Commissione

3. Valutazione

VI - Il ricorso della Nippon Steel

A - Primo motivo: il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio in una causa in cui la ricorrente ha dimostrato che l-affermazione della Commissione è incompatibile con gli interessi economici della ricorrente ed è pertanto irrazionale

1. Le parti rilevanti della sentenza impugnata

2. Gli argomenti della ricorrente

3. Gli argomenti della Commissione

4. Valutazione

B - Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio in una causa in cui le prove documentali sono ambigue e la ricorrente ha proposto una spiegazione alternativa plausibile del comportamento in questione

C - Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione del valore probatorio per quanto riguarda il grado di conferma richiesto per sostenere le dichiarazioni in questione che la Commissione utilizza a titolo di prova principale, ma che non sono plausibili, sono fortemente ambigue e contraddette da altre prove

D - Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto fornendo motivi contraddittori e inadeguati ove ha rilevato che la dichiarazione del sig. Becher del 21 aprile 1997 poteva confermare le dichiarazioni del sig. Verluca, relative alla pretesa violazione per quanto riguarda i linepipe «project».

1. Gli argomenti della ricorrente

2. Gli argomenti della Commissione.

3. Valutazione

VII - Spese

VIII - Conclusione

I -    Introduzione

1.        La presente causa verte sui ricorsi della Sumitomo Metal Industries Ltd. (in prosieguo: la «Sumitomo») e della Nippon Steel Corp. (in prosieguo: la «Nippon Steel») avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il: «Tribunale») 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering Corp. e a./Commissione, nelle parti in cui la sentenza le riguarda ( 2 ).

2.        Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ridotto le ammende inflitte alle ricorrenti dalla Commissione con decisione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d-applicazione dell-articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d-acciaio senza saldatura) ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione»), e per il resto ha respinto le richieste di annullamento di tale decisione.

II - La decisione impugnata

3.        La Commissione ha inviato la decisione impugnata a otto imprese produttrici di tubi di acciaio al carbonio senza saldatura (in prosieguo: le «produttrici comunitarie»): la MannesmannröhrenWerke AG (in prosieguo la: «Mannesmann»), la Vallourec SA (in prosieguo: la «Vallourec»), la Corus UK Ltd (già British Steel, in prosieguo: la «Corus») e la Dalmine SpA (in prosieguo: la «Dalmine»). Le altre quattro destinatarie della decisione impugnata erano società giapponesi (in prosieguo: le «produttrici giapponesi»): la NKK Corp. Nippon Steel, la Kawasaki Steel Corp. e la Sumitomo.

4.        I tubi di acciaio al carbonio senza saldatura sono utilizzati nell-industria petrolifera e del gas, e si suddividono in due categorie di prodotti.

5.        Alla prima categoria appartengono i tubi per il sondaggio comunemente denominati «Oil Country Tubular Goods» ovvero «OCTG». Essi possono essere venduti senza filettatura («tubi lisci») o filettati. La filettatura è un-operazione di raccordo dei tubi OCTG. Essa può essere conforme ai parametri fissati dall-American Petroleum Institute (API). I tubi cos-

filettati saranno denominati in prosieguo: «OCTG standard»). Inoltre la filettatura può essere realizzata con tecniche particolari, solitamente brevettate. In quest-ultimo caso si parla di filettatura o, eventualmente, di giunzioni «di prima qualità» cioè «premium». I tubi cos-

filettati saranno denominati in prosieguo: «OCTG premium».

6.        Alla second...

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