Le tabelle millesimali condominiali
Archivio delle locazioni e del condominio - Numero 5-2005, Ottobre 2005
Fabrizio Invrea
Legato come :Archivio delle locazioni e del condominio - Numero 5-2005, Ottobre 2005
Fabrizio Invrea
Legato come :Riassunto
Le tabelle millesimali condominiali
Relazione svolta il 13 maggio 2005 ad Aosta, nell'ambito del Convegno di aggiornamento organizzato dalla locale Confedilizia.
Premessa alla problematica. - Il punto di partenza della nostra indagine è costituito dalla determinazione della natura giuridica della ripartizione millesimale, da operarsi con riferimento ai principi posti dal codice civile per l'istituto condominiale. Senza voler qui affrontare il problema se il condominio sia strutturato secondo il principio della unitarietà del centro di interessi attraverso cui si articola, ancorché non unificato mediante l'attribuzione della personalità giuridica, può comunque evidenziarsi una quanto meno tendenziale unitarietà dell'istituto, quale è data desumere dalla disciplina giuridica positiva risultante dagli art. 1117 e ss. c.c. Si tratta infatti di norme improntate ad un criterio di rappresentatività degli interessi comuni, secondo la regola della maggioranza deliberante, propria delle collettività (tendenzialmente) personificate. Nell'ambito di codesto sistema debbono essere interpretate le norme contenute negli artt. 68 e 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che esprimono i principi formativi e modificativi delle tabelle millesimali, quali strumenti di partecipazione dei singoli condomini alla vita del condominio. L'art. 68 citato prevede infatti che «Per gli effetti indicati negli articoli 1123, 1124,1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini» e che tali valori «devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio». L'art. 69, poi, prevede che i valori stessi possano eventualmente essere riveduti o modificati nei casi in cui siano risultino errati ovvero si alteri notevolmente nel tempo il loro rapporto originario a causa delle mutate condizioni materiali dell'edificio. La necessità della tabella e gli elementi della stima. - L'istituto condominiale è andato espandendosi negli ultimi decenni e non v'è dubbio che la casa in condominio, il vivere in condominio, ha occupato spazi sempre maggiori nel tessuto urbano e suburbano fino a divenire una caratteristica peculiare del «residenziale» nella sua più ampia accezione urbanistica. Il regime condominiale si ha allorché, nello stesso edificio o nello stesso gruppo di edifici, vi sono due o più unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi e, contestualmente, parti dell'edificio, impianti o servizi in proprietà comune, pro quota, agli stessi proprietari delle predette unità autonome. Questa particolare comunione viene definita come «la concorrenza di più quote di proprietà, uguali o diverse fra loro, sullo stesso bene a favore di una pluralità di comproprietari». Le quote di comproprietà sono normalmente espresse in millesimi, il che sta a significare che l'unità immobiliare A ha un potere X sulle parti comuni e l'unità immobiliare B ha un potere Y sulle stesse parti comuni. La sommatoria di X + Y deve essere uguale a 1.000 (o altra cifra in concreto rappresentativa della somma complessiva delle quote). Possiamo allora dire che i millesimi di una unità immobiliare rappresentano la quota di potere che la stessa unità ha sulle parti, ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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