Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1)

DOUEIT, 31 Dicembre 2003Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2286/2003 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2003 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1 ), in particolare l'articolo 247, considerando quanto segue:

(1) Le informazioni tariffarie vincolanti, emesse dagli Stati membri a favore degli operatori economici e contenenti tanto dati confidenziali quanto dati non confidenziali, sono trasmesse alla Commissione, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2 ), e sono inserite in una banca dati centralizzata gestita dalla Commissione accessibile a tutte le amministrazioni nazionali. In passato la Commissione ha pubblicato un CD-ROM contenente estratti della banca dati, nel quale non comparivano dati confidenziali. Al momento la pubblicazione di questo CD-ROM è sospesa per ragioni tecniche e finanziarie.

(2) Poiché il pubblico e i paesi candidati hanno urgente bisogno di accedere a tali informazioni, la Commissione deve poter concedere tale accesso pubblicando sul proprio sito WEB un estratto della banca dati per le informazioni tariffarie vincolanti (banca dati EITV), in cui non figurino i dati confidenziali, quali quelli relativi al titolare o informazioni confidenziali circa la composizione delle merci. A differenza del CD-ROM, l'estratto dovrebbe contenere anche le eventuali immagini disponibili.

(3) Gli operatori economici che richiedono un'informazione tariffaria vincolante devono essere informati circa l'impiego dei dati inseriti nella banca dati ed è pertanto necessario adeguare la 'Nota importante' sul formulario di richiesta di un'informazione tariffaria vincolante e sullo stesso formulario di un'informazione tariffaria vincolante.

(4) Per ragioni di chiarezza, è inoltre opportuno riformulare l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n.

2454/93. Al contempo si deve cogliere l'occasione per semplificare il sistema di comunicazione relativo alle informazioni in materia di origine. A tal fine, la trasmissione di tali informazioni deve essere limitata ai dati strettamente necessari.

(5) Successivamente all'adozione del documento amministrativo unico, avvenuta il 1o gennaio 1988, la legislazione doganale ha subito dei cambiamenti fondamentali dovuti, in particolare, all'introduzione del mercato unico, il 1o gennaio 1993, ed all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Inoltre, l'evoluzione tecnologica e soprattutto il ricorso sempre più generalizzato a metodi di sdoganamento basati sull'uso dell'informatica, hanno reso necessaria una modificazione delle disposizioni che disciplinano l'uso del documento amministrativo unico.

(6) È inoltre opportuno raggruppare tali disposizioni e procedere ad una nuova pubblicazione dei formulari del documento amministrativo unico, modificati dopo la loro introduzione. Tale aggiornamento implica la sostituzione degli allegati 31, 32, 33, 34, 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(7) Per garantire agli operatori economici e agli amministratori doganali della Comunità un uso dei documenti il più possibile armonizzato e semplificato, è inoltre necessario procedere, in stretta consultazione con i rappresentanti degli ambienti commerciali interessati, ad una revisione periodica delle esigenze relative all'uso del formulario, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali e dei progressi registrati in tale ambito nelle sedi internazionali interessate.

(8) Per consentire agli Stati membri di prepararsi in modo adeguato all'attuazione della nuova disciplina del documento amministrativo unico, è opportuno prevedere che l'applicazione di tale disciplina decorra dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, alcuni Stati membri intendono introdurre le nuove misure non appena possibile ed è pertanto opportuno permetterne l'applicazione anticipata.

31.12.2003 L 343/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(2 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

(9) È opportuno valutare i programmi di attuazione delle misure previste da parte degli Stati membri e prevedere la possibilità di concordare, a determinate condizioni, la proroga della data di applicazione.

(10) L'articolo 292, paragrafo 5 e l'articolo 500, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 individuano le autorità competenti per la presentazione delle domande di autorizzazione unica. Fatta eccezione per l'ammissione tempora...

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