Regolamento (CE) N. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune





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Regolamento (CE) N. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1789/2003 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2003 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 (1), in particolare gli articoli 9 e 12, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata 'nomenclatura combinata', che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2) La nomenclatura combinata è ripresa all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali e le unità supplementari statistiche.

(3) È opportuno modernizzare e semplificare l'allegato I alla luce di quanto stabilito dall'iniziativa SLIM (semplificazione delle legislazione per il mercato interno).

(4) Occorre modificare la nomenclatura combinata per tener conto:

i) delle modifiche nei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale;

ii) degli sviluppi tecnologici e commerciali;

iii) della necessità di adeguare o chiarificare i testi.

(5) L'allegato I del presente regolamento contiene gli adattamenti alle aliquote del dazio derivanti dalle misure adottate dal Consiglio, e in particolare la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (19861994) (2), ed una serie di altre misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione (3).

(6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e i dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle (1 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3).

(2 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(3 ) Nell'allegato I del presente regolamento figurano gli adattamenti derivanti dall'adozione dei seguenti atti:

-- decisione (CE) 96/611/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996 (GU L 271 del 24.10.1996, pag. 31), -- decisioni 97/359/CE e 97/360/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997 (GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1), -- regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio, del 3 novembre 1997 (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 1), -- regolamento (CE) n. 1110/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 1), -- regolamento (CE) n. 2433/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001 (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 4).

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea30.10.2003 1IT misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.10.20032 IT ALLEGATO I NOMENCLATURA COMBINATA Gazzetta ufficiale delle Comunità europee30.10.2003 3IT SOMMARIO Pagina PARTE PRIMA -- DISPOSIZIONI PRELIMINARI Titolo I -- Regole generali A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

B. Regole generali relative ai dazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi . . . . . . . 13

Titolo II -- Disposizioni speciali A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento . . . . . . . . . . . . . . . . 13

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili 15

C. Prodotti farmaceutici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

D. Tassazione forfettaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

E. Contenitori e imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

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