Regolamento (CE) n. 2366/2001 della Commissione, del 3 dicembre 2001, che stabilisce, per il mese di novembre 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Riassunto


Regolamento (CE) n. 2366/2001 della Commissione, del 3 dicembre 2001, che stabilisce, per il mese di novembre 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4.12.2001 L 318/9

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2001 relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione [notificata con il numero C(2001) 1684] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/851/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni ai sensi degli articoli suddetti (1), considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO (1) A seguito dei numerosi esposti pervenutile, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti corrisposti a sei imprese del gruppo Tirrenia, e precisamente Tirrenia di Navigazione, Adriatica, Caremar,

Saremar, Siremar e Toremar. Detti aiuti assumono la forma di sovvenzioni versate direttamente a ciascuna impresa del gruppo allo scopo di sostenere i servizi di trasporto marittimo prestati dalle società stesse in applicazione di sei convenzioni stipulate nel 1991 con lo Stato. Dette convenzioni hanno lo scopo di garantire la prestazione di servizi di trasporto marittimo, per la maggior parte costituiti da collegamenti tra l'Italia continentale, la Sicilia, la Sardegna e altre isole minori italiane.

(2) Con lettera del 6 agosto 1999 la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento. Con lettera del 28 settembre 1999 le autorità italiane hanno trasmesso le loro osservazioni in merito a tale decisione.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). A seguito di tale pubblicazione, numerosi operatori privati che offrono servizi di trasporto marittimo in concorrenza con le imprese del gruppo Tirrenia hanno inviato le proprie osservazioni alla Commissione. Tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità italiane per consentire loro di presentare le proprie osservazioni al riguardo.

(4) Durante la fase di inchiesta, le autorità italiane hanno chiesto che l'esame del dossier del gruppo Tirrenia venisse scorporato al fine di pervenire, in via prioritaria, ad una decisione finale riguardante l'impresa Tirrenia di Navigazione. Tale richiesta è motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio dalla Tirrenia di Navigazione e dall'intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa.

(5) In ordine a tale domanda, la Commissione osserva in primo luogo che Tirrenia di Navigazione assume, all'interno del gruppo, il ruolo di leader sul piano della strategia finanziaria e commerciale del gruppo e che le sei imprese del gruppo, giuridicamente autonome, operano su segmenti di mercato geograficamente distinti, soggetti a una concorrenza di intensità variabile, tanto da parte di operatori privati italiani che da parte di operatori di altri Stati membri. Inoltre, le sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane in applicazione delle convenzioni citate al considerando 1 sono calcolate in modo da ripianare il disavanzo netto di esercizio registrato dalle linee servite da ciascuna delle citate imprese e sono direttamente erogate a queste ultime, senza transitare per la Tirrenia di Navigazione. Infine, gli altri elementi costitutivi dell'aiuto oggetto dell'avviato procedimento -- aiuti agli investimenti e aiuti di carattere (1) GU C 306 del 23.10.1999, pag. 2. (2) Cfr. nota a piè di pagina 1.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4.12.2001L 318/10 fiscale -- richiedono un'analisi distinta per ciascuna impresa del gruppo. Conseguentemente, la Commissione ritiene possibile accedere alla richiesta delle autorità italiane. Pertanto, la presente decisione concerne esclusivamente l'impresa Tirrenia di Navigazione.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE DI AIUTO 2.1. IL MERCATO IN QUESTIONE (6) Tirrenia di Navigazione oper...

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