Riassunto
Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (1)
DIRETTIVA 2003/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2 ), visto il parere della Banca centrale europea (3 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4 ), considerando quanto segue:
(1) Un autentico mercato unico dei servizi finanziari è cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella Comunità.(2) Un mercato finanziario integrato ed efficiente non può esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.(3) La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999, intitolata 'Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione', delinea una serie di interventi necessari per il completamento del mercato unico dei servizi finanziari. In occasione del Consiglio europeo di Lisbona dell'aprile 2000 i capi di Stato e di governo hanno espresso l'auspicio che il piano d'azione venga realizzato entro il 2005. Il piano d'azione evidenzia l'esigenza di elaborare una direttiva contro la manipolazione del mercato.(4) Nella riunione del 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi per la regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella relazione finale il comitato dei saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi quadro, misure di attuazione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle norme. Il livello 1, la direttiva, dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale. Il livello 2 dovrebbe comprendere misure tecniche di attuazione, che dovrebbero essere adottate dalla Commissione con l'assistenza di un comitato.(5) La risoluzione adottata dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e la proposta di un approccio articolato su quattro livelli per accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo legislativo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.(6) Nella sua risoluzione sull'attuazione della legislazione ne...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
- Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
- Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi
- Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori
- Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)
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