Regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

DOUEIT, 27 Dicembre 2002Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

27.12.2002 IT L 350/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europee I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2264/2002 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:

(1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (1).

(2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppitecnici dei prodotti devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato.

(3) Si devono pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

(4) Dato il grande numero di modifiche con effetto dal 1o gennaio 2003, si deve procedere, per motivi di Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio La presidente L. ESPERSEN (1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1120/2002 (GU L 171 del 29.6.2002, pag. 1).

chiarezza per l'utilizzatore, a sostituire completamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

(5) Il regolamento (CE) n. 1255/96 deve essere pertanto modificato.

(6) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(7) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2003; è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.

L 350/2 IT 27.12.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO Aliquota Codice NC TARIC Designazione delle merci dei dazi autonomi (%) ex 0302 69 99 10 Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b) 0 ex 0303 79 98 10 ex 0302 69 99 20 Ciclotteri (Cyclopterus lumpus), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazio- 0 ne (a) ex 0302 69 99 30 Lutianido (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione(a) (c) 0 ex 0303 79 98 20 ex 0302 70 00 11 Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate 0 ex 0302 70 00 31 ex 0302 70 00 41 ex 0302 70 00 91 ex 0303 80 90 10 ex 0303 80 90 19 ex 0303 11 00 10 Salmonidel Pacifico (Oncorhynchus spp.), congelati, decapitati, destinatiall'industria di trasforma- 0 ex 0303 19 00 10 zione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a) ex 0304 10 38 45 Filetti e carne di spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati 6 ex 0304 10 98 60 ex 0304 20 61 10 ex 0304 90 97 31 ex 0305 20 00 11 Uova di pesce, salate o in salamoia 0 ex 0305 20 00 18 ex 0305 20 00 19 ex 0305 20 00 21 ex 0305 20 00 30 ex 0306 19 90 10 'Krill', destinato alla trasformazione (a) 0 ex 0306 29 90 10 ex 0603 90 00 10 Fiori, boccioli di fiori, fogliame, foglie e altre parti di piante, non altrimenti preparati che 0 ex 0604 99 90 10 essiccati, tinti o imbianchiti, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pot-pourri della sottovoce 3307 49 00 (a) ex 0710 21 00 10 Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi 0 uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (a) (c) ex 0711 59 00 11 Funghi, esclusi i funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati in acqua salata, 0 ex 0711 59 00 91 solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (a) ex 0712 32 00 11 Funghi, esclusi i funghi del genere Agaricus, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi 0 ex...

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