Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

DOUEIT, 06 Aprile 2006Serie L

Legato come :

Riassunto


Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

REGOLAMENTO (CE) N. 553/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2006 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ('regolamento di base') (1), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO 1.1. Avvio della procedura (1) Il 7 luglio 2005, con un avviso ('avviso di apertura'), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese ('RPC') e del Vietnam.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 30 maggio 2005 dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera ('CEC') per conto di produttori che rappresentano una porzione maggioritaria, in questo caso più del 40 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio.

1.2. Parti interessate e visite di verifica (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC e del Vietnam, gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori comunitari all'origine della denuncia e le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Tenuto conto del numero assai elevato di produttori esportatori cinesi e vietnamiti e di produttori comunitari, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Non si è invece proceduto al campionamento degli importatori e operatori commerciali della Comunità, i quali sono stati tutti invitati a cooperare.

IT6.4.2006 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 98/3 (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2) GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14.

(5) Per consentire ai produttori esportatori della RPC e del Vietnam di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ('TEM') o un trattamento individuale, i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità dei due paesi in questione.

(6) Sono stati inviati questionari ai dieci produttori comunitari selezionati per il campione, ai produttori esportatori dei paesi interessati selezionati per il campione, a tutti gli importatori notoriamente interessati e a tutti gli importatori che si sono manifestati entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Questionari sono stati inviati anche alle associazioni nazionali calzaturiere degli Stati membri dell'UE nelle quali sono concentrate le imprese di fabbricazione, allo scopo di ottenere informazioni generali sull'andamento della loro situazione, e infine ad una associazione di consumatori.

(7) Sono state ricevute risposte al questionario da dodici dei produttori esportatori cinesi selezionati per il campione (un altro produttore esportatore cinese compreso nel campione ha deciso di non continuare la cooperazione), da quattro produttori esportatori cinesi che hanno chiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, dagli otto produttori esportatori vietnamiti selezionati per il campione e da altri quattro produttori esportatori vietnamiti che hanno chiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

Hanno risposto al questionario anche i dieci produttori comunitari compresi nel campione e 39 importatori indipendenti. Infine, sono state ricevute risposte anche da tre associazioni di importatori.

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità.

Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società o amministrazioni.

a) P r o d u t t o r i c o m u n i t a r i Visite di verifica sono state eseguite presso le sedi dei dieci produttori comunitari selezionati per il campione, che si trovano in cinque diversi Stati membri. I produttori comunitari compresi nel campione, come...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




Documenti citati




Vedere Altri Documenti che Citino la Stessa Legislazione

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società