Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, del 4 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

DOUEIT, 05 Agosto 2000Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, del 4 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5.8.2000L 199/48

REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2000 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ), modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 7, previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO 1. Apertura (1) Il 6 novembre 1999, con un avviso (qui di seguito denominato 'avviso di apertura') pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea (di seguito denominata 'Corea'), di Taiwan e della Thailandia.

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata, nel settembre 1999, dall'Associazione europea dei produttori di materie plastiche (APME) (in appresso 'il denunziante') per conto di produttori che rappresentano l'85 % della produzione comunitaria di polietilentereftalato. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) Nel novembre 1999, la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni nei confronti del medesimo prodotto originario dell'India, dell'Indonesia, della Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (4 ).

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, gli utilizzatori, i fornitori e i produttori comunitari denunzianti, offrendo loro la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(5) Alcuni produttori esportatori dei paesi interessati, nonché produttori comunitari, utilizzatori comunitari e importatori/operatori commerciali, hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. È stata concessa la possibilità di un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(6) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura. Nove produttori comunitari, 17 produttori esportatori dei paesi interessati, nonché tre importatori della Comunità collegati ai produttori esportatori hanno risposto al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto risposte da tre importatori/operatori commerciali non collegati nella Comunità, da nove utilizzatori, cinque fornitori e cinque associazioni professionali. La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, e ha proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

1. Produttori comunitari -- Du Pont Polyesters Ltd (Regno Unito) -- Eastman Chemicals BV (Paesi Bassi) -- INCA International SpA (Italia) -- Italpet Preforme SpA (Italia) -- KOSA GmbH (Germania) -- Shell Chemicals Ltd (Regno Unito) -- Wellman PET Resins Europe (Paesi Bassi) -- Aussapol SpA (Italia) -- CEP-Tergal Fibre (Francia) 2. Importatori non collegati nella Comunità -- Polytrade GmbH (Germania) -- Global Services International (Italia) 3. Utilizzatori -- Crown Cork and Seals -- European division (Francia) -- Guala Closures, Polybox Group (Italia) -- Evian -- Volvic, Danone Group (Francia) -- Perrier Vittel M.T, Nestlé Group (Francia) -- Cott Beverages Ltd (Regno Unito) (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

(3) GU C 319 del 6.11.1999, pag. 4.

(4) GU C 319 del 6.11.1999, pag. 2.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5.8.2000 L 199/49

4. Fornitori -- BP Amoco Chemicals Ltd (Regno Unito) 5. Produttori esportatori India -- Reliance Industries Ltd -- Bombay -- Pearl Engineering Polymers Limited -- Nuova Delhi Indonesia -- P.T. Bakrie Kasei Corporation -- Giacarta -- P.T. Indorama Synthetics Tbk -- Giacarta -- P.T. Polypet Karyapersada -- Giacarta Malaysia -- Hualon Corporation -- Kuala Lumpur -- MPI Polyester Industries -- Shah Alam Corea -...

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