Presupposti e tipologie del sequestro probatorio. Mancata indicazione, nel provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria, delle res sequestrande e impugnazioni
Archivio della nuova procedura penale › Numero 4-2006, Agosto 2006
Legato come :
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Legato come :Riassunto
1. Premessa. 2. Tipologie del sequestro probatorio. 3. Motivazione del provvedimento di sequestro e indicazione delle res da sequestrare. 4. Le impugnazioni avverso il decreto di sequestro genericamente motivato in ordine alle res sequestrande.
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Riassunto
Presupposti e tipologie del sequestro probatorio. Mancata indicazione, nel provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria, delle res sequestrande e impugnazioni
1. Premessa La sentenza che si annota offre molteplici spunti per svolgere qualche breve riflessione in ordine a talune questioni problematiche, dai significativi risvolti applicativi, concernenti il contenuto della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, e, più in particolare, lo specifico profilo della indicazione, nel relativo decreto, delle res da sequestrare 1. Ulteriormente, poi, l'iter argomentativo della decisione approda all'esame della correlata questione - per vero, già fatta oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza 2 - riguardante la natura del provvedimento di perquisizione che altresì contenga un generico ordine di sequestro di res non analiticamente determinate. Last but not least, figura quindi trattata la problematica relativa agli strumenti di impugnazione attivabili, in tale ipotesi, dall'interessato 3. Una sintetica ricognizione dei fatti, allora, consentirà di meglio comprendere l'esatta portata della pronuncia in commento, potendosi, non di meno, sin da ora segnalare che i principi enucleati dalla seconda sezione della Corte di cassazione sostanzialmente non tendono a discostarsi dalle linee interpretative tracciate, con riguardo alle anzidette questioni, negli arresti giurisprudenziali consolidati, di cui, pertanto, risulterà opportuno illustrare i tratti caratterizzanti. L'intervento dei giudici di legittimità, nel caso dispecie, è stato invocato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, al fine di vagliare la legittimità dell'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame della stessa città, ex artt. 257 e 324 c.p.p., in data 31 maggio 2005, con cui era stato revocato il provvedimento di perquisizione locale (rectius: domiciliare) e sequestro disposto dal medesimo Procuratore della Repubblica il 10 maggio 2005, con conseguente restituzione dei documenti sottoposti a sequestro all'avente diritto 4. Il tribunale, infatti, nel condividere (alcune del) le doglianze sollevate dai difensori dell'indagato, aveva ritenuto irrimediabilmente viziato il decreto dispositivo dell'attività di ricerca ed acquisizione coattiva della prova, in ragione della genericità dell'indicazione del vincolo di pertinenzialità fra la documentazione da ricercare e le fattispecie di reato ipotizzate 5. Genericità conseguente - ad avviso (peraltro senza dubbio condivisibile) del tribunale - dalla circostanza della omessa analitica specificazione, nel decreto del pubblico ministero, delle res da ricercare e sottoporre a sequestro 6, limitandosi, di contro, detto provvedimento, ad autorizzare la polizia giudiziaria operante su delega a procedere, in esito alla perquisizione, al sequestro «di quanto rinvenuto e pertinente alle indagini» 7. Come si diceva, dunque, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, lamentando, con un primo motivo, la violazione o erronea applicazione degli artt. 247, 250, 252 e 253 c.p.p., «in quanto il provvedimento di perquisizione avrebbe sufficientemente indicato le cose da ricercare attraverso l'indicazione del ruolo dell'indagato, i reati per i quali procede ed i contatti con i coindagati». Ulteriormente, con un diverso motivo, il pubblico ministero ha rappresentato l'erronea applicazione degli artt. 263 e 324 c.p.p., in quanto - così si è assunto - «la pertinenza delle cose sequestrate al reato non [potrebbe] essere valutata prima dell'esecuzione del provvedimento (...)». E sostenendosi ancora che, «qualora la polizia giudiziaria sequestri cose non pertinenti al reato ed il pubblico ministero non emetta provvedimento di convalida, la richiesta di riesame [sarebbe da considerarsi] inammissibile» 8; potendo l'interessato esclusivamente formulare al pubblico ministero medesimo una richiesta di restituzione delle res sequestrate ai sensi dell'art. 263 c.p.p., con eventuale opposizione al giudice per le indagini preliminari nel caso di diniego. Appaiono, dunque, di agevole comprensione le questioni ermeneutiche poste all'attenzione del Supremo Collegio. Enucleabili, l'una, con riferimento alla necessità, o meno, che nel decreto dispositivo della perquisizione siano specificate le res oggetto della ricerca e, quindi, del conseguente sequestro 9, ovvero...
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