DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010 - Ulteriori indicazioni sulla tracciabilita'' dei flussi finanziari. (Articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187). (Determinazione n. 10). (10A15657)

Gazzetta Ufficiale numero 4, 07 Gennaio 2011Serie Generale › AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010 - Ulteriori indicazioni sulla tracciabilita'' dei flussi finanziari. (Articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187). (Determinazione n. 10). (10A15657)

IL CONSIGLIO

Premessa.

Il presente atto fa seguito alla determinazione n. 8 adottata dall'Autorita' lo scorso 18 novembre e recante «Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187».

L'Autorita', attesa anche la conversione con legge 17 dicembre 2010, n. 217 del decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 e considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha ritenuto di emanare ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilita', avuto riguardo alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici. 1. Regime transitorio.

Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilita' trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorche' relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilita'.

Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilita' entro centottanta giorni «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorita', il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile (c.c.), «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 e success...

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