DELIBERAZIONE 21 novembre 2002 - Definizione di modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003. (Deliberazione n. 190/02)

Gazzetta Ufficiale , 03 Gennaio 2003 (numero 2)

Serie Generale - AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Legato come :



Riassunto


Definizione di modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di

trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica

a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale

per l'anno 2003. (Deliberazione n. 190/02).

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Riassunto


DELIBERAZIONE 21 novembre 2002 - Definizione di modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003. (Deliberazione n. 190/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 novembre 2002; Premesso che

l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.

481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito; decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), dispone che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che, con provvedimento dell'Autorita', siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibi1i tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; Visti

la direttiva 96/92/CE; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste

la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata; la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 301/01); la delibera dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 189/02 (di

seguito: delibera n. 189/02); Considerato che

nell'anno 2003, con la piena operativita' dell'interconnessione elettrica con la Grecia, si manifestera' un'accresciuta esigenza, difformemente da quanto avvenuto negli anni precedenti, di utilizzare le capacita' di trasporto sulle diverse frontiere elettriche dell'Italia anche ai fini di esportazione e di transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, ove per transito e' da intendersi l'importazione e la contestuale esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale; con nota in data 22 ottobre 2002, prot. AD/P2002000214 (prot.

Autorita' n. 22042 del 22 ottobre 2002), la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato all'Autorita', ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili per l'importazione di energia elettrica sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003, articolando la medesima capacita' di trasporto per frontiere elettriche, per il periodo invernale, per quello estivo e per il mese di agosto; il Gestore della rete con nota in data 6 novembre 2002, prot.

AD/P2002000225 (prot. Autorita' n. 23426 del 7 novembre 2002) ha comunicato all'Autorita' i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con la Grecia (frontiera meridionale) per l'anno 2003 evidenziando, nel caso di importazione di energia elettrica da...

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