Decisione della Commissione, del 19 giugno 2002, relativa al programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese e ai singoli casi d'applicazione del medesimo [notificata con il numero C(2002) 2143] (1)

DOUEIT, 08 Aprile 2003Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, del 19 giugno 2002, relativa al programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese e ai singoli casi d'applicazione del medesimo [notificata con il numero C(2002) 2143] (1)

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2002 relativa al programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese e ai singoli casi d'applicazione del medesimo [notificata con il numero C(2002) 2143] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/225/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni a norma degli articoli citati (1 ) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO (1) Con decisione del 27 ottobre 1993, la Commissione ha autorizzato il programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese (KMUInvestitionsprogramm des Landes Thüringen) (in prosieguo: 'il regime') (2 ). Il 7 ottobre 1994 la Commissione ha autorizzato una versione modificata che era stata notificata nel 1994 (3 ).

(2) Il regime modificato riguardava il periodo 1994-1996 e prevedeva aiuti agli investimenti produttivi. Con comunicazione del 26 agosto 1993, registrata il 30 agosto, la Germania aveva formalmente escluso dal regime in questione la concessione di aiuti a favore di imprese in difficoltà. Questa esclusione è stata espressamente ripresa nella decisione della Commissione, che ha limitato l'approvazione del regime alle imprese che non erano in difficoltà.

(3) Con decisione dell'8 aprile 1998, la Commissione ha autorizzato la proroga del regime in questione per gli anni 1997-2001 subordinatamente a talune condizioni modificate (4 ), esprimendo tuttavia nella medesima occasione dubbi sulla conformità delle modalità d'applicazione del regime con la versione notificata che essa aveva approvato. Questi dubbi erano basati sulle informazioni comunicate dalla Germania nelle relazioni annuali del 1994 e del 1995 e su quelle che riguardavano gli anni 1995 e 1996. Infatti, alla luce di tali informazioni, la Commissione non ha potuto escludere la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(4) Per questo motivo la Commissione ha ingiunto alla Germania [ingiunzione di fornire informazioni conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa 'Italgrani'] (5 ) di fornirle qualsiasi informazione che le consentisse di verificare la conformità della c...

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