La tutela legale del software

Informatica e DirittoNumero 1994-1, Gennaio 1994

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Riassunto


1. Premessa. 2. La situazione italiana. 3. La direttiva CEE 91/250. 4. Il decreto legislativo n. 518 del 29.12.92. 5. Gli aspetti civilistici. 6. Gli aspetti penali e pecuniari 7. Il registro SIAE. 8. Conclusioni. 9. Bibliografia.

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Riassunto


La tutela legale del software

1. Premessa

Il problema della tutela del software è problèma squisitamente giurìdico, ma per anni è stato regolato, anche a livello internazionale, da leggi non scritte. Da sempre, però si è sentita la esigenza di una normativa che valicasse anche le frontiere, perché il problema non era soltanto nazionale ed il fenomeno riveste importanza sia economica che culturale.

Innanzitutto è necessario fare una distinzione tra il software di base (sistemi operativi e utilities), nel quale sono inclusi anche i così detti «pacchetti» (compilatori, TP monitore, DBMS, word processing, linguaggi) e il software applicativo, che si distingue ancora in pacchetti e programmi sviluppati ad hoc. In genere, il software di base ha un canone più basso, perché il Costo è ripartito su una molteplicità di utilizzatoli, mentre gli applicativi sono fortemente personalizzati e prodotti ad alto costo, spesso per un solo utente. E per tutti i tipi di software è necessario assicurare l'evoluzione nel tempo, cioè la manutenzione, ossia l'adeguamento al mutare delle situazioni normative o contingenti.

Il patrimonio più rilevante è certamente quello del software applicativo e per esso acquista ulteriore importanza il problema della manutenzione ed è necessario distinguere tra:

1) manutenzione evolutiva;

2) manutenzione integrativa;

3) rifacimento con l'utilizzo di procedure di reverse engineering.

A taie proposito, un contratto di manutenzione dovrebbe assicurare contro tutte le disfunzioni del software: il che è pacifico finché il software non è personalizzato, nel qual caso gli stessi aggiornamenti periodici debbono essere personalizzati. Tutto può procedere regolarmente, tranne nel caso di subentro di altra software house che rilevi anche i precedenti contratti dì manutenzione che - naturalmente - non prevedono l'assistenza su programmi diversi da quelli standard, per i quali generalmente viene richiesto un servizio a parte.

Nel corso del 4° Congresso Internazionale sul tema Informatica e regolamentazioni giuridiche, svoltosi a Roma dal 16 al 21 maggio 1988, nelle sessioni III e IV, già erano state presentate numerose relazioni relative al problema, ma si riferivano prevalentemente alle seguenti aree:

- rapporti di responsabilità civile tra venditore ed acquirente di software;

- ipotesi di cattivo funzionamento del software o suo utilizzo improprio.

La dottrina americana si è interrogata spesso nel passato se i sistemi software fossero beni (materiali o immateriali), oppure servizi e il fatto è rilevante, perché solo nella prima ipotesi il produttore è soggetto a responsabilità oggettiva per danni causati da prodotti commercializzati e non è necessaria la prova della negligenza del produttore. Per i programmi applicativi vale la stessa regola, solo nel caso di programmi «ready to use», e non ...

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