L'udienza preliminare: la nuova cadenza valutativa tra indagini e processo
Rivista penale › Numero 11-2000, Novembre 2000
Legato come :
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Legato come :Riassunto
1. Premessa. 2. Impossibilità di decidere allo stato degli atti e incompletezza delle indagini. 3. Integrazione probatoria: il criterio della evidente decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 4. Gli epiloghi dlel'udienza: a) la sentenza di non luogo a procedere. 5. (segue): b) il decreto che dispone il giudizio. 6. La formazione del fascicolo dibattimentale: a) la garanzia del contraddittorio. 7. (segue): b) il materiale probatorio raccolto all'estero mediante rogatoria. 8. (segue): c) l'accordo tra le parti.
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Riassunto
L'udienza preliminare: la nuova cadenza valutativa tra indagini e processo
È il testo, parzialmente modificato, della relazione tenuta a Frascati il 12 maggio 2000, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema «Giudice unico e riforme processuali».
1. Premessa. È proprio con riguardo all'udienza preliminare che il processo di elaborazione della L. 16 dicembre 1999 n. 479 ha vissuto il suo maggior travaglio. Se in un primo tempo, la fase contemplata dagli artt. 416 c.p.p. e ss. è stata abolita e sostituita con un istituto assolutamente inedito - l'udienza predibattimentale -, in seguito essa è stata riproposta, anche se piuttosto «arricchita». Il risultato è dunque una udienza preliminare dalla fisionomia «ipertrofica» 1, inserita all'interno di un disegno di ristrutturazione teso a incrementare l'efficienza del processo, senza però rinunciare alla sua struttura originaria. È in quest'ottica, allora, che il legislatore ha mantenuto un momento di verifica sulla consistenza dell'accusa in funzione di filtro tra indagini e dibattimento, optando tuttavia per un ampliamento dei poteri del giudice incaricato di tale verifica e per un conseguente spostamento del baricentro del processo in questa fase intermedia. Al di là delle singole problematiche collegate allo svolgimento della nuova udienza preliminare 2, ciò che in questa sede interessa considerare è il cambiamento intervenuto in ordine all'attività - vuoi pratica, vuoi valutativa - che segue alla discussione disciplinata dall'art. 421 c.p.p. 2. Impossibilità di decidere allo stato degli atti e incompletezza delle indagini. Al termine della discussione prevista dall'art. 421, quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti perché ritiene incomplete le indagini preliminari, emette una ordinanza con la quale indica le «ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare». Tale provvedimento viene comunicato al procuratore generale affinché disponga l'avocazione delle indagini, con decreto motivato, qualora lo ritenga opportuno (art. 421 bis). Una corretta lettura della disposizione in esame impone di affermare che la scelta del giudice di emettere l'ordinanza di integrazione delle indagini non si fondi sull'assoluta impossibilità di decidere allo stato degli atti, bensì sull'opportunità di differire l'epilogo dell'udienza preliminare per evitare che qualsiasi decisione sia condizionata dalla mancanza di elementi conoscitivi, di vario segno, importanti. Ciò significa che l'impossibilità del giudice di decidere allo stato degli atti deriva dalla volontà di quest'ultimo d...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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