Regolamento (CE) n. 25/1999 della Commissione, del 7 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Riassunto


Regolamento (CE) n. 25/1999 della Commissione, del 7 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee8. 1. 1999 L 4/27

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1998 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/35.280 -- Sicasov) [notificata con il numero C(1998) 3452] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (1999/6/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1 ), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 2, 4 e 8, vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentate il 26 ottobre 1994 dalla Sicasov (Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole Anonyme à Capital Variable), di Parigi, Francia, riguardanti accordi-tipo di licenza per la produzione e la vendita di sementi, visto il contenuto essenziale della notifica, pubblicata (2 ) in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue:

I. I FATTI A. LE IMPRESE

a) La Sicasov (1) La Sicasov raggruppa i costitutori di varietà vegetali protette in Francia. Nessun socio della Sicasov può detenere più del 10 % del capitale sociale o rappresentare più del 10 % dei diritti di voto. La Sicasov si prefigge i seguenti obiettivi:

-- assumere in concessione esclusiva o non esclusiva dai soci le nuove varietà vegetali da questi ottenute nonché tutti gli altri diritti immateriali che interessano l'agricoltura e l'industria agroalimentare;

-- provvedere a che siano messi a disposizione dei produttori agricoli e dell'industria agroalimentare materiali vegetali nuovi o migliorati, in condizioni tecniche ed economiche ottimali;

-- accordare subconcessioni o sublicenze che permettano, sotto il suo controllo, la produzione, la moltiplicazione e la commercializzazione delle varietà vegetali dei costitutori;

(1) GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU C 95 del 19. 4. 1995, pag. 8.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8. 1. 1999L 4/28 -- assicurare la salvaguardia delle varietà (ossia la produzione di materiale tecnico per le generazioni precedenti quella destinata alla vendita all'utilizzatore finale) e adottare tutte le disposizioni necessarie ad evitare qualsiasi fenomeno di scarsità;

-- provvedere alle ricerche in comune sul nuovo materiale genetico;

-- incoraggiare la selezione vegetale, promuovere i materiali vegetali e assicurarne la diffusione.

(2) In particolare la Sicasov ha il compito di gestire le varietà vegetali che le sono state affidate dai costitutori (o dai loro aventi diritto), i quali possono a tal fine:

a) affidare alla Sicasov un mandato che l'abilita a concedere licenze non esclusive di riproduzione e vendita, oppure

b) affidare alla Sicasov una concessione esclusiva di riproduzione e vendita comprendente il diritto della Sicasov di accordare subconcessioni non esclusive di riproduzione e vendita.

Gli accordi conclusi tra i costitutori e la Sicasov non sono oggetto della pr...

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