Regolamento (CE) n. 2221/2000 della Commissione del 6 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Riassunto


Regolamento (CE) n. 2221/2000 della Commissione del 6 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee7.10.2000 L 253/5

REGOLAMENTO (CE) N. 2222/2000 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 luglio 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (1), in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 12, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (2), la Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3 ), in particolare all'articolo 114. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1268/1999, il sostegno finanziario è conforme ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4 ). Tale regolamento riguarda sia la sezione garanzia, sia la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ma prevede, in particolare, disposizioni specifiche sulla sezione garanzia, contemplate dal titolo VIII del regolamento finanziario.

(2) Si prevede che l'applicazione di Sapard possa favorire il rafforzamento istituzionale nei paesi interessati. Il programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) richiederà, per ognuno dei dieci paesi candidati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1268/1999, la sorveglianza di numerosi progetti, ciascuno dei quali è in genere di entità finanziaria limitata. È auspicabile che le funzioni di gestione siano delegate al paese candidato e l'articolo 12, paragrafo 2, del r...

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