Regolamento (CE) n. 237/2003 della Commissione, del 7 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Riassunto


Regolamento (CE) n. 237/2003 della Commissione, del 7 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

REGOLAMENTO (CE) N. 238/2003 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2003 che stabilisce i dazi applicabili dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 ai fini dell'importazione dall'Ungheria nella Comunità di determinati beni cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, recante modalità sugli accordi commerciali applicabili a determinati beni derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri da una parte e la Repubblica d'Ungheria dall'altro, approvato dalla decisione 93/742/Euratom,

CECA, CE del Consiglio e della Commissione (3 ), stila gli accordi commerciali per i prodotti agricoli ivi elencati.

(2) Il suddetto protocollo è stato modificato dalla decisione n. 2/2002 dell'associazione del Consiglio CE-Ungheria del 16 aprile 2002 sul miglioramento degli accordi commerciali per prodotti agricoli trasformati inclusi nel protocollo n. 3 allegato all'accordo europeo (4 ), che stabilisce una riduzione dei dazi applicabili alle importazioni di determinati beni provenienti dall'Ungheria. Essa è entrata in vigore il 1o gennaio 2002.

(3) Occorre dunque stabilire i dazi ridotti applicabili dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 a norma del protocollo n. 3 sull'importazione di alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli provenienti dall'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi, gli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 all'importazione di merci provenienti dall'Ungheria, inclusi nelle tabelle 2a e 2b dell'allegato I al protocollo n. 3 dell'accordo europeo con l'Ungheria sono stabiliti negli allegati I, II e III.

Articolo 2

Questo regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2003.

Per la Commissione...

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