Conclusioni nº C-401/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 07 Settembre 2006

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Riassunto


Sesta direttiva IVA - Esenzioni all-interno del paese - Forniture di protesi dentarie effettuate da dentisti e da odontotecnici - Fornitura intracomunitaria - Deduzione dell-imposta a monte-

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Riassunto


Conclusioni nº C-401/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 07 Settembre 2006

I -    Introduzione

1.        Nella presente causa occorre risolvere alcune questioni relative all-interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva») ( 2 ), concernenti la fornitura di protesi dentarie.

2.        Da una parte, occorre chiarire se l-esenzione di tali forniture di cui all-art. 13, parte A, n. 1, lett. e), della sesta direttiva, si applichi anche nel caso in cui la protesi dentaria non venga fornita direttamente da un dentista o da un odontotecnico ma da un intermediario che non disponga della qualifica professionale corrispondente.

3.        Dall-altra, si pone la questione se nel caso di forniture intracomunitarie di protesi dentarie vi sia un diritto a deduzione dell-imposta a monte qualora la fornitura venga considerata soggetta ad imposta nel paese di destinazione ai sensi di una disciplina transitoria in deroga all-art. 13, parte A, n. 1, lett. e), della sesta direttiva. Una questione simile è anche alla base della causa C-240/05 (Eurodental) ( 3 ).

II - Contesto normativo

A -     Diritto comunitario

4.        La prima direttiva IVA ( 4 ) offre, al suo art. 2, la seguente definizione degli elementi essenziali del sistema comune di IVA:

«Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell-applicare ai beni ed ai servizi un-imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell-imposizione.

A ciascuna transazione, l-imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all-aliquota applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell-ammontare dell-imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».

5.        L-art. 13 della sesta direttiva reca il titolo «Esenzioni all-interno del paese»; la parte A, n. 1, della disposizione recita come segue:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(-)

e)      le prestazioni dei servizi effettuate nell-esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici (-)».

6.        L-art. 28, n. 3, autorizza deroghe temporanee all- art. 13:

«Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4[( 5 )], gli Stati membri possono:

a) continuare ad assoggettare all-imposta le operazioni esenti ai sensi dell-articolo 13 o dell-articolo 15, elencate nell-allegato E (-)».

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