DECRETO 23 maggio 2003 - Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento

Gazzetta Ufficiale numero 170, 24 Luglio 2003Serie Generale › MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Riassunto


Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita'

di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico

per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione

all'esercizio dei parchi di divertimento.

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Riassunto


DECRETO 23 maggio 2003 - Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337; Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.

394; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1997; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1997; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Vista la legge 17 aprile 2003, n. 82, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Validita' Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attivita' di spettacolo viaggiante 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n.

163, al fine di

a) favorire il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo viaggiante italiano e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla conoscen...

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