Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 149/02/COL, del 26 luglio 2002, concernente misure fiscali in materia ambientale (Norvegia)

DOUEIT, 06 Febbraio 2003Serie L

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Riassunto


Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 149/02/COL, del 26 luglio 2002, concernente misure fiscali in materia ambientale (Norvegia)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 149/02/COL del 26 luglio 2002 concernente misure fiscali in materia ambientale (Norvegia) L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1 ), in particolare gli articoli da 61 a 63, visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2 ), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3, viste le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3 ), in particolare le disposizioni di cui alla sezione 15 (4 ), considerando quanto segue:

I. FATTI Procedimento Con decisione del 23 maggio 2001 l'Autorità di vigilanza EFTA ha adottato una nuova guida per la tutela ambientale (cfr. decisione n. 152/01/COL). In conformità del punto 69 della suddetta guida, l'Autorità ha proposto, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, che gli Stati EFTA adeguino i loro regimi di aiuto in favore dell'ambiente per renderli compatibili con la suddetta disciplina entro il 1o gennaio 2002.

Con lettera dell'Autorità datata 23 maggio 2001 (doc. n. 01-3596-D), il governo norvegese è stato informato dell'adozione di questa nuova guida e ha ricevuto la richiesta di comunicare il proprio accordo sulle misure opportune. Con lettera del ministero del commercio e dell'industria datata 6 luglio 2001, ricevuta e registrata dall'Autorità il 10 luglio 2001 (doc. n. 01-5475-A), il governo norvegese ha comunicato il proprio accordo sulle misure opportune.

L'applicazione della nuova guida per la tutela ambientale è stata discussa dai rappresentanti dell'Autorità EFTA e dalle autorità norvegesi in varie occasioni (vale a dire nel corso di incontri bilaterali tenutisi in aprile, giugno e settembre 2001).

6.2.2003L 31/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) In appresso denominato 'accordo SEE'.

(2 ) In appresso denominato 'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte'.

(3 ) Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data e modificata da ultimo dalla decisione dell'Autorità n. 370/01/COL del 28 novembre 2001, pubblicata nella GU C 34 del 7.2.2002, pag. 15; in appresso denominata 'Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato'.

(4 ) Sezione 15 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale, adottata con decisione dell'Autorità n. 152/01/COL del 23 maggio 2001 e pubblicata nella GU L 237 del 6.9.2001, pag. 16, in appresso denominata 'Guida per la tutela ambientale'.

Con lettera del ministero delle Finanze datata 31 gennaio 2002, ricevuta e registrata dall'Autorità il 5 febbraio 2002 (doc. n. 02-1004-A), il governo norvegese ha informato la stessa delle misure attuate e le ha rivolto i suoi commenti per quanto concerne l'osservanza della guida per la tutela ambientale.

Con lettera datata 28 febbraio 2002, l'Autorità ha accusato ricevuta della suddetta lettera (doc. n. 02-1539D). Ha evidenziato che, dopo la valutazione delle informazioni ad essa sottoposte, i vari regimi di aiuto in atto non potevano essere considerati conformi alle disposizioni fissate nella nuova guida per la tutela ambientale. L'Autorità ha osservato che, a tal riguardo, il governo norvegese aveva riconosciuto questa mancanza e la aveva informata dell'esistenza di piani per porre rimedio alla situazione. Tuttavia, l'Autorità ha espresso il parere che tali piani ed intenzioni riportati dal governo norvegese non fossero sufficienti, dal momento che non contenevano alcun impegno o proposta concreta che avrebbe potuto assicurare la piena osservanza della nuova guida per la tutela ambientale a partire dal 1o gennaio 2002.

Dopo aver identificato i suoi dubbi principali sulla compatibilità con la guida di alcune deroghe da imposte ambientali, l'Autorità ha chiesto al governo norvegese di presentare proposte concrete di misure attuative e di impegni adeguati che garantissero l'osservanza delle disposizioni fissate nella nuova guida per la tutela ambientale a partire dalla data stabilita. Inoltre, al governo norvegese è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni, ivi compresa una giustificazione delle misure relative agli aiuti in questione secondo le norme degli aiuti di Stato. Tali proposte, impegni ed informazioni aggiuntive sarebbero dovute pervenire all'Autorità entro due mesi dal ricevimento della lettera, che reca la data 28 febbraio 2002.

L'Autorità ha sottolineato che, in assenza di proposte concrete, di impegni e di informazioni aggiuntive, secondo quanto richiesto dall'Autorità entro la...

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