PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008 - Disposizioni di vigilanza Banche di garanzia collettiva dei fidi.

Gazzetta Ufficiale numero 89, 15 Aprile 2008Serie Generale › BANCA D'ITALIA

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Riassunto


PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008 - Disposizioni di vigilanza Banche di garanzia collettiva dei fidi.

LA BANCA D'ITALIA 1. Premessa.

Nell'ambito dell'attivita' di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 («legge confidi»), ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l'altro, la possibilita' per i medesimi di assumere la veste di banche cooperative.

L'assunzione della veste di banca rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, con particolare riferimento alla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito 1).

1) Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre

2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche). 2. Fonti normative e disposizioni applicabili.

La legge confidi configura le banche di garanzia collettiva come una categoria di banche costituite in forma di societa' cooperativa che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fid...

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