Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)





Extracto


Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DECISIONE N. 1513/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2002 relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ), visto il parere del Comitato delle regioni (3 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4 ), considerando quanto segue:

(1) Al fine di assolvere i compiti di cui all'articolo 2 del trattato, l'articolo 163 del trattato stabilisce per la Comunità l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie in base ad altre politiche comunitarie.

(2) L'articolo 164 del trattato elenca le azioni che la Comunità deve svolgere nel perseguire tali obiettivi e che integrano quelle intraprese dagli Stati membri.

(3) Il trattato prevede l'adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST). Tale programma quadro rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

(4) A norma dell'articolo 165 del trattato, la Comunità e gli Stati membri devono coordinare la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria.

(5) Nel corso del 2000 la Commissione ha presentato due comunicazioni, la prima sulle prospettive e gli obiettivi della creazione di uno Spazio europeo della ricerca, e la seconda sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e sugli orientamenti per le azioni dell'Unione europea in materia di ricerca nel periodo 2002-2006.

Nel 2000 la Commissione ha altresì presentato la comunicazione 'L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza'.

(6) I Consigli europei di Lisbona del marzo 2000, di Santa Maria da Feira del giugno 2000 e di Stoccolma del marzo 2001, nelle loro conclusioni, hanno sollecitato la rapida istituzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, nella prospettiva di una crescita economica sostenibile, di una maggiore occupazione e coesione sociale al fine ultimo di consentire all'Unione di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

Sulla base dell'obbligo di cui all'articolo 6 del trattato, il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile aggiungendo una terza dimensione, la dimensione ambientale, alla strategia di Lisbona.

In particolare, il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa della Commissione denominata e-Europe, intesa a garantire una società dell'informazione per tutti, mentre il Consiglio europeo di Stoccolma ha sottolineato anche la necessità di compiere sforzi particolari nel campo delle nuove tecnologie, specie della biotecnologia.

(1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 156, e GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 132.

(2 ) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 3.

(3) GU C 107 del 3.5.2002, pag. 111.

(4) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 54) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 3 giugno 2002.

29.8.2002 L 232/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (7) Il Parlamento europeo (1 ) (2 ), il Consiglio (3 ) (4 ), il Comitato economico e sociale (5 ) e il Comitato delle regioni (6 ) si sono anch'essi espressi a favore della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

(8) Il 19 ottobre 2000 la Commissione ha presentato le conclusioni, corredate delle sue osservazioni, della valutazione esterna della realizzazione e dei risultati delle azioni comunitarie condotte nei cinque anni precedenti la valutazione stessa.

(9) Il sesto programma quadro dovrebbe esercitare un effetto strutturante sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico in Europa, inclusi gli Stati membri, i paesi associati candidati e altri paesi associati, e contribuire in maniera significativa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione.

(10) A norma dell'articolo 166, paragrafo 1 del trattato, è necessario fissare gli obiettivi scientifici e tecnologici e le relative priorità delle azioni previste, stabilire l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Com...

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